Con il D.L. “Destinazione Italia” n. 145/2013 è stato cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative. Anche dove l’obbligo di allegare la documentazione permane, non è più prevista la nullità del contratto così come disposto dall’art. 1 comma 7 del D.L. 145/2013, ma viene introdotta in sostituzione una sanzione pecuniaria amministrativa a carico delle parti. L'accertamento e l’imputazione delle violazioni, così come stabilito dalla norma, sono svolte alla registrazione dell'atto, dall'Agenzia delle Entrate, oppure dalla Guardia di Finanza. Tuttavia è impossibile per le Entrate, contestare la violazione «all'atto della registrazione dell’atto», in quanto la registrazione stessa avviene «al momento della ricezione del file telematico» e nel caso di registrazione delle locazioni con i modelli Siria, Iris e Rli avviene senza che il contribuente debba "caricare" online l'atto e i suoi allegati. Per tale motivo è in corso di emanazione lo schema di decreto in materia di semplificazioni fiscali (atto del Governo 99-bis), che prevede che le Entrate debbano trasmettere le informazioni necessarie in via telematica direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico che si occuperà di accertare e contestare le eventuali violazioni.