L’art 1, commi da 219 a 223, L. 160/2019 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”), prevede che per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori pubblici n. 1444/1968, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% da ripartire in 10 quote annuali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sul piano soggettivo va evidenziato che la norma nulla dispone se, parlandosi di “detrazione dall’imposta lorda”, la stessa spetti unicamente in ambito Irpef o sia estendibile anche ai fini Ires. Tantomeno la norma fa riferimento alla data di inizio dei lavori né alla data dell’eventuale loro delibera (si pensi, ad esempio, ai lavori di tipo condominiale), assumendo rilievo solo il momento di sostenimento delle spese, che dovranno risultare pagate nell’anno 2020 ai fini dell’ammissione al beneficio fiscale in questione. Sotto il profilo oggettivo, rientrano tra gli interventi agevolati quelli finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, inclusi quelli di sola pulitura o di tinteggiatura esterna e, più in generale, quelli di manutenzione ordinaria. Come si evince dal testo normativo, la nuova detrazione fiscale del 90% non riguarda esclusivamente gli interventi condominiali, considerato che la stessa fa genericamente riferimento al “recupero” o al “restauro” di una facciata esterna; pertanto, sembrerebbero ammessi all’agevolazione anche gli interventi effettuati sulla facciata di una villa indipendente, in cui non vi sia nessun condominio. Per espressa previsione normativa, invece, l’agevolazione riguarda solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o sugli ornamenti e fregi (articolo 1, comma 221, L. 160/2019). Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna e constino di interventi che siano: • influenti dal punto di vista termico; oppure • che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; i predetti interventi dovranno soddisfare: 1. i requisiti di cui al D.M. 26.06.2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” recanti l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici); 2. i requisiti di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B al D.M. 11.03.2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica. Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Passando ad identificare le tipologie di edifici interessati dall’agevolazione in questione va innanzitutto evidenziato che la norma riguarda il “recupero” o il “restauro” delle facciate esterne degli edifici esistenti. Non spetta dunque alcuna agevolazione in merito alle “nuove costruzioni”. Inoltre, la disposizione richiede – ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale del 90% – che gli edifici siano localizzati nelle zone A o B del D.M. 1444/1968. Al riguardo si precisa che: 1. la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 2. la zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. Sempre con riferimento agli edifici interessati va evidenziato che la disposizione di legge nulla dispone in merito alle categorie catastali; pertanto e salvo diverse interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbero essere interessate tutte le categorie di fabbricati (abitativi, commerciali e industriali). In merito alla quantificazione del beneficio fiscale vanno evidenziati tre aspetti: • con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi agevolati la detrazione compete nella misura del 90% senza alcun limite massimo di spesa (come invece accade, ad esempio, nel bonus Irpef per ristrutturazioni edilizie, in cui sussiste il limite massimo di euro 96.000); • la detrazione ammonta al 90% delle spese “documentate”, sostenute nell’anno 2020; • la detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di uguale importo. Sotto il profilo procedurale, la nuova agevolazione fiscale del 90% è soggetta alle disposizioni del D.M. 41/1998 (ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia). Pertanto, e a titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà necessario provvedere ai pagamenti delle spese tramite il bonifico “speciale” dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.